Possono presentare domanda per la concessione della cittadinaza italiana i cittadini stranieri o apolidi che si trovano nelle condizioni previste dalla Legge 5 Febbraio 1992 numero 91 e nei conseguenti regolamenti.
I casi principali sono:
- coniuge di cittadino italiano che risiede da almeno 6 mesi in Italia, oppure, se risiede all’estero, se è sposato da almeno tre anni
- cittadino straniero che risiede in Italia da almeno dieci anni
- cittadino apolide che risiede in Italia da almeno 5 anni
- cittadino straniero di ceppo italiano o nato in Italia che vi risieda da almeno tre anni
- cittadino dell’Unione Europea che risiede da almeno 4 anni in Italia
- straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, se risiede da almeno 5 anni in Italia dopo l’adozione
- straniero che ha prestato servizio per lo Stato Italiano per almeno 5 anni
Come presentarla
La domanda va presentata al Prefetto della Provincia competente per residenza o, in caso di residenza all’estero, all’Autorità Consolare.
I modelli di domanda con l’indicazione di tutta la documentazione necessaria sono disponibili anche in Comune.
Dove presentarla
Ufficio Stato Civile
Quando presentarla
Dalle lunedì al venerdì alle ore 10:00 alle ore 12:30; martedì e giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00.
Pagina aggiornata il 13/11/2023