Ufficio notifiche atti depositi e pubblicazioni
L’attività di notificazione è un atto fondamentale dei processi civili, penali, tributari, amministrativi, fallimentari e del lavoro, nonchè di alcune fasi pre-processuali o amministrative, che dà la conoscenza legale di un provvedimento mediante la consegna di un atto, da parte di un particolare soggetto notificatore, secondo precise modalità.
Il Messo comunale può notificare:
– atti emessi dal proprio Comune ed enti della pubblica amministrazione;
– atti tributari e del contenzioso tributario dello Stato e degli enti pubblici a destinatari (persone, ditte ed enti) che abbiano la loro residenza, domicilio o azienda, nel Comune.
Messo comunale (o addetto alla notifica)
Il Messo comunale (o addetto alla notifica) non consegna cartelle esattoriali nè atti del procedimento penale, può esibire, su richiesta, un tesserino di riconoscimento.
Modalità di notifica
TEMPI E MODALITA’
Il Messo comunale può notificare un atto presso l’abitazione del destinatario tutti i giorni della settimana con i seguenti orari:
– dal lunedì alla domenica, comprese le festività, dalle ore 7:00 alle 21:00
Se la notifica non avviene in questi orari, è comunque valida se il destinatario accetta di ricevere l’atto.
Se il destinatario rifiuta di ricevere gli atti al di fuori di tali orari, questo rifiuto non può essere assimilato al rifiuto previsto all’art. 138 c.p.c.. In questo caso il Messo comunale è tenuto a ritornare sul posto rispettando gli orari stabiliti.
Il Messo comunale successivamente può anche recarsi presso il luogo di lavoro del destinatario, nel caso fosse noto, oppure può consegnarlo al destinatario, ovunque lo trovi, purchè sia nel territorio comunale.
Si può rifiutare di ricevere un atto con l’obbligo da parte del Messo comunale di segnalarlo. In questo caso la notifica è comunque eseguita e produce i suoi effetti, con lo svantaggio per il destinatario che non viene in possesso della copia dell’atto stesso.
IRREPERIBILITA’ RELATIVA DESTINATARIO
In caso di irreperibilità del destinatario il Messo comunale:
– lascia un avviso in busta chiusa e sigillata presso l’abitazione,
– deposita la copia in busta chiusa e sigillata presso la Casa Comunale,
– invia l’avviso uguale a quello lasciato presso l’abitazione con raccomandata a.r.
La notifica si perfeziona, per il destinatario, nel momento in cui questi riceve la raccomandata di cui sopra o comunque trascorsi 10 giorni dall’invio della stessa. Così ha deciso la Corte Costituzionale con sentenza n. 3/2010.
EFFETTI
La notifica di un atto produce i suoi effetti al momento:
– della sua consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
– del rifiuto della consegna al destinatario o alla persona legittimata al ritiro,
Nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario (cioè quando non esiste la persona all’indirizzo indicato in atti), l’atto produrrà i suoi effetti il 20° giorno successivo alla data di notifica coincidente con il deposito presso la Casa Comunale.
Chi può ritirare gli atti
Le persone legittimate al ritiro dell’atto sono:
– il destinatario dell’atto,
– le persone di famiglia che vivono nella stessa abitazione,
– le persone di servizio o alle dipendenze del destinatario,
– il portiere dello stabile, purchè accetti di ricevere l’atto e firmi la ricevuta,
– un vicino di casa, purchè accetti di ricevere l’atto e firmi la ricevuta.
La notifica di un atto ad un soggetto giuridico avviene presso la sede legale della ditta dove le persone legittimate a ricevere sono:
– il legale rappresentante della ditta,
– impiegata/o addetta/o alla sede.
Sono escluse le persone con età inferiore ai 14 anni e le persone palesemente incapaci.
Il ricevente di un atto ha responsabilità penale nel caso di dichiarazioni false e responsabilità civile per il rimborso di eventuali danni subiti dal destinatario a causa della mancata custodia e/o consegna dell’atto al destinatario.
Scadenze degli atti
Il Messo comunale deve sempre rispettare le scadenze che sono imposte dagli Enti che hanno emesso l’atto e richiesto la notifica.
I processi verbali (multe) devono essere notificati entro 90 giorni dall’infrazione (per i residenti in Italia);
Le competenze
La competenza territoriale del Messo comunale coincide con il Comune di appartenenza, indipendentemente dal procedimento notificatorio adottato. La notificazione eseguita senza l’osservanza di questo limite di competenza è nulla.
Il Messo comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre amministrazioni pubbliche individuate dall’art. 1 – 2° comma del D.lgs. 165/2001, come previsto dall’art. 10 della L. 265/1999.
Il Messo comunale non notifica atti per soggetti privati la cui competenza è dell’ufficiale giudiziario.
Cittadini Aire
Il messo comunale consegna gli atti a destinatari iscritti all’Aire (albo italiani residenti all’estero) solo se si tratta di atti finanziari.
Se si tratta di atti attinenti il procedimento ordinario, verrà restituito all’ufficio che lo ha emesso che provvederà a notificarlo tramite il Ministero degli affari esteri.
Normativa di riferimento
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
- L. n. 265 del 3 agosto 1999 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento, nonché modifiche alla legge 142/90”.
- D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi”.
- C.p.c. – artt 137 e seguenti.
Albo on-line – Pubblicazioni
Sull’Albo on-line del Comune è possibile visionare i seguenti atti in pubblicazione:
– le deliberazioni del Consiglio e della Giunta comunali, le determinazioni,
– le ordinanze a carattere generale e gli avvisi di deposito o altri atti per i quali sia prevista pubblicità legale.
– gli atti che l’Ente rende noti per opportuna informazione, quali le selezioni pubbliche del personale (bandi di concorso, avvisi di selezione, esiti, graduatorie), avvisi di gare di appalto e loro esito, avvisi di aste pubbliche e loro esito, avvisi di deposito di determinati atti o documenti, o altro che si renda opportuno pubblicare.
– gli atti di altri Enti che lo richiedano.
Depositi
Il cittadino può ritirare, presso la Casa Comunale, negli orari di apertura al pubblico, copia di atti del Comune, dell’Autorità Giudiziaria o di altri Enti, dei quali non è stato possibile effettuare la notifica, per assenza temporanea o irreperibilità del destinatario. Il ritiro può essere effettuato da qualsiasi persona, purchè munita dell’ avviso e di delega della persona a cui è intestato l’atto depositato, unitamente ad un documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato. In mancanza dell’ avviso, l’atto può essere ritirato solo dall’interessato.
Pagina aggiornata il 14/11/2023