L’importo del pagamento in misura ridotta, riportato fra parentesi nel verbale, può essere versato, entro e non oltre il termine di 15 giorni successivi alla data di accertamento della violazione, con le seguenti modalità:
- sul c/c postale n. 1049877630 intestato a Comune di Cetona, Servizio di Polizia Municipale Sanzioni Codice della Strada;
- IBAN IT-57-H-07601-14200-001049877630.
Nella causale del versamento indicare il numero e la data dell’accertamento di violazione e la targa del veicolo.
Trascorsi i 15 giorni in mancanza di pagamento verrà inviato al cittadino tramite posta il verbale di violazione addizionato delle spese di procedimento e notifica.
Per violazioni comportanti la decurtazione di punti sulla patente
Quando ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2 del C.d.s. , la violazione comporta decurtazione di punti sulla patente dell’autore della violazione stessa:
- nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196 del C.d.S, entro 60 giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione;
- a carico del proprietario che non ottemperi a fiornire i dati predetti si applica, oltre alla sanzione per l’infrazione in questione, anche quella di cui allo stesso art. 126-bis, comma 2 del C.d.S. ( da € 292,00 a €1.168,00)
Come effettuare ricorso ai sensi dell’artt. 203 e 204 del C.d.S.
Qualora non sia stata effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito), l’interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi ( a sua scelta, con l’avvertenza che la presentazione dell’uno esclude la possibilità di proporre l’altro):
- entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Prefetto di Siena, da presentarsi al citato Comano di Polizia Municipale, ovvero da inviare agli stessi con lettera raccomandata A/R. Il Prefetto, se riterrà fondato l’accertamento, emetterà ordinanza ingiungendo il pagamento di una somma non inferiore al doppio di quella indicata sul verbale ( artt. 2030e 204 C.d.S.).
- entro 30 giorni (60 gg. se il ricorrente risiede all’estero) dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, ricorso indirizzato al Giudice di Pace di Montepulciano. Il ricorso può essere depositato presso la cancelleria del predetto Giudice o spedito con lettera raccomandata A/R. Ai sensi dell’art. 7/13 del d.lgs 1.9.2011, n. 150 e s.m.i. , il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al pagamento anticipato del “contributo unificato” e “spese forfetizzate” secondo gli importi in vigore.
INFORMAZIONI
Eventuali informazioni su sanzioni elevate o trasmettere ricevute di pagamenti utilizzare la seguente email: pmintercomunale@comune.cetona.si.it
Pagina aggiornata il 14/11/2023